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Cassazione, ordinanza 2 settembre 2022, n. 25927, sez. I civile

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - Clausola compromissoria statutaria - Attribuzione agli arbitri del potere di decidere l'esclusione del socio - Esclusione – Devoluzione della controversia sull'opposizione alla delibera ex art. 2287 c.c. - Sussistenza - Fondamento.
 


In tema di esclusione del socio dalla società di persone, la presenza nello statuto di una clausola compromissoria, non comporta l'attribuzione agli arbitri del potere di decidere l'esclusione del socio, ma solo la devoluzione a questi ultimi della cognizione sulla controversia conseguente all'adozione della delibera di esclusione, poiché la previsione di tale clausola è cosa ben diversa dalla deroga alle disposizioni di legge che, come nel caso dell'art. 2287 c.c., attribuiscono alla maggioranza dei soci determinati poteri nei confronti della minoranza, regolandone l'esercizio.