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Cassazione, ordinanza 28 luglio 2022, n. 23602, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITÀ LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI - Cooperative a mutualità prevalente - Soppressione delle clausole statutarie antilucrative - Conseguenze - Devoluzione del patrimonio effettivo a favore di fondo mutualistico - Insussistenza - Fondamento.


In tema di società cooperative, la perdita dei requisiti di mutualità prevalente, conseguente alla modificazione o soppressione delle clausole antilucrative, non obbliga la società a devolvere al fondo mutualistico di appartenenza il patrimonio effettivo, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, poiché l'art. 2545 undecies c.c. fa conseguire tale effetto alla delibera di trasformazione della società, mentre l'art. 2545 octies c.c. prevede che, nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente, gli amministratori redigano apposito bilancio per determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili, dovendosi pertanto ritenere implicitamente abrogato, dalla riforma societaria del 2003, l'art. 17 della l. n. 388 del 2000, nè potendo trovare applicazione l'art. 111 decies disp. att. c.c., diretto unicamente ad agevolare l'adeguamento alla nuova normativa delle clausole antilucrative già presenti nello statuto di società cooperative a mutualità prevalente.