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Categoria: SERVITU'

Cassazione, sentenza 17 ottobre 2023, n. 28779, sez. II civile

DIRITTI REALI - Servitù di passaggio - Accertamento con sentenza - Mancata trascrizione della domanda - Inopponibilità al terzo acquirente - Acquisto del fondo nel corso del processo - Opposizione di terzo - Ammissibilità.


Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli art. 111 c.p.c., comma 4, e art. 2653 c.c., n. 1, a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404 c.p.c., comma 1.