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Categoria: SERVITU'

Cassazione, ordinanza 26 aprile 2023, n. 10929, sez. II civile

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE - Servitù coattiva - Qualificazione - In base al titolo di costituzione - Esclusione - In base alla funzione - Natura coattiva di servitù costituita volontariamente o per usucapione - Ammissibilità - Conseguente applicazione dell’art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933 anziché dell’art. 1068 c.c.


La servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d n. 1755 del 1933, che pone a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento, anziché dell'art. 1068 c.c.