Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 26 agosto 2021, n. 23485, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - Cessione di contratto effettuata dal fallito - Azione revocatoria del curatore fallimentare - Accoglimento - Esercizio delle facoltà previste dall'art. 72 l.fall. - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di fallimento, il curatore che abbia esercitato con successo l'azione revocatoria (fallimentare o ordinaria) della cessione del contratto, già facente capo al fallito, non può esercitare le facoltà previste dall'art. 72 l.fall. in relazione alla posizione contrattuale originaria, poiché l'accoglimento dell'azione revocatoria non restituisce al fallimento la pienezza della posizione negoziale ceduta, ma attribuisce la sola ed esclusiva legittimazione a procedere alla sua liquidazione.