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Corte d’Appello di Napoli, sentenza 2 maggio 2022, n. 1842, sez. I civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - AZIONE REVOCATORIA - Atto a titolo oneroso - Prova della consapevolezza in capo al terzo acquirente - Presunzioni - Rapporto di parentela - Rilevanza.


La prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest’ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente.