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Cassazione, ordinanza 30 marzo 2022, n. 10193, sez. VI - 3 civile

CONTRATTI – VENDITA - Vendita immobiliare - Modalità di corresponsione del prezzo – Anomalia Azione revocatoria - Ammissibilità.


L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.