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Cassazione, ordinanza 24 marzo 2023, n. 8447, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA  ORDINARIA  (AZIONE  PAULIANA);  RAPPORTI  CON  LA  SIMULAZIONE  - LITISCONSORZIO - Revocatoria di costituzione di fondo patrimoniale - Stipula da parte di entrambi i coniugi - Coniuge non debitore e non proprietario dei beni - Litisconsorzio necessario – Sussistenza - Fondamento.


In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli esiti pregiudizievoli conseguenti all'eventuale accoglimento della domanda revocatoria.