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Cassazione, ordinanza 17 gennaio 2024, n. 1825, sez. III civile

DONAZIONI - Revocatoria ordinaria - Decreto ingiuntivo - Giudizio di opposizione - Libretto di deposito giudiziario - Debitore - Deposito di una somma pari all’importo del decreto ingiuntivo - Vincolato all’esito del giudizio di opposizione - Garanzia patrimoniale - Sussiste - Eventus damni - Non sussiste - Rigetto - Sussiste.


Deve essere rigettata la domanda revocatoria proposta per sentir dichiarare l’inefficacia della donazione di alcuni immobili compiuta dal debitore in favore dei figli avendo il debitore depositato l’importo di cui al decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore su un libretto di deposito vincolato all’esito del giudizio di opposizione avverso il medesimo a tutela proprio del credito della controparte che l’azione revocatoria è volta a salvaguardare determina l’insussistenza nella specie del requisito dell’eventus damni, non configurandosi alcun serio pregiudizio alle ragioni creditorie in conseguenza dell’atto di disposizione del quo.