Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 25 maggio 2023, n. 14527, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - Architetto - Costruzione realizzata in violazione delle distanze legali - Responsabilità professionale - Obbligazione di risultato - Sussistenza - Risarcimento del danno - Condanna - Ammissibilità.


In tema di contratto d'opera per la redazione di un progetto edilizio, è ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il progettista dei lavori e direttore degli stessi deve assicurare la conformità di tale progetto alla normativa urbanistica e, al contempo, individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente.

Si tratta di un'obbligazione di risultato, in base alla quale il professionista è tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico.

La costruzione realizzata in conformità al progetto, ma in violazione delle distanze legali, determina un fatto illecito, con conseguente diritto di rivalsa del committente nei confronti del progettista e del direttore dei lavori, stante il nesso causale tra detto illecito ed il comportamento del professionista che ha predisposto il progetto e diretto i lavori.