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Cassazione, sentenza 22 novembre 2023, n. 32439, sez. II civile

RENDITA VITALIZIA (CONTRATTO DI) - Vitalizio alimentare - Oggetto - Assistenza vita natural durante - Sussistenza dell’alea data dalla durata della vita del vitaliziato e dall’entità della prestazione - Suscettibilità di valutazione economica - Conseguenze - Comparabilità della capitalizzazione della rendita del bene con le utilità economiche dovute dal vitaliziante.


Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento ed assistenza vita natural durante, è caratterizzato, al momento della sua conclusione, dall'alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia all'entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, le quali, tuttavia, proprio in quanto negoziabili come corrispettivo, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica, così da comparare secondo dati omogenei, in termini di presumibile equivalenza o, al contrario, di palese sproporzione, la capitalizzazione della rendita reale del bene trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante.