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Cassazione, sentenza 6 aprile 2018, n. 8525, sez. II civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGAL - AMMINISTRAZIONE - ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITA' - Atto di autonoma disposizione da parte di un solo coniuge di bene della comunione legale ai sensi dell'art. 184 c.c. - Configurabilità - Presupposti - Conseguenze.

 

 

In regime patrimoniale di comunione legale, il disposto di cui all'art. 184 c.c. (secondo cui "gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683") presuppone l'effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi, pertanto non   si applica nel caso in cui tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi   e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori, atteso che, in tal caso, il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione a carico dell'altro.