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* Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2018, n. 773, sez. I civile

CONIUGI (Rapporti patrimoniali tra) - Comunione dei beni – Legale.

 

La comunione "de residuo" o differita si costituisce su beni (i frutti dei beni propri, i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge ed i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e degli incrementi di impresa, pur costituita precedentemente) solo se ancora esistenti al momento dello scioglimento della comunione. Il coniuge vanta nei confronti dell'altro il diritto di ottenere la metà del residuo.