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* Cassazione, ordinanza 12 febbraio 2018, n. 3302, sez. VI – 3 civile

RAPPORTI FRA CONIUGI - Casa coniugale posseduta a titolo diverso dalla proprietà del coniuge - Opponibilità ai proprietari e ai terzi - Casa concessa in comodato al figlio per esigenze lavorative – Mutamento della destinazione d'uso – Mancata obiezione dei proprietari – Assegnazione della casa al coniuge affidatario dei figli – Sussistenza.

 

Il provvedimento di assegnazione della casa familiare, anche se questa è detenuta a titolo diverso dalla proprietà, emesso in presenza dei validi presupposti, ha effetto anche nei confronti dei proprietari che avevano concesso il comodato al coniuge non assegnatario.

(Nel caso di specie la casa coniugale resta assegnata alla madre affidataria dei figli anche se i suoceri l'avevano concessa in comodato al figlio solo per esigenze lavorative. I proprietari, infatti, hanno l'obbligo di sollevare subito le obiezioni quando l'immobile subisce un cambio di destinazione di fatto rispetto agli accordi originari).