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Cassazione, sentenza 12 maggio 2022, n. 15169, sez. III civile

FAMIGLIA – MATRIMONIO - Accordi patrimoniali fra coniugi - Separazione consensuale - Divorzio congiunto - Cessione di immobili tra coniugi - Azione di simulazione - Azione revocatoria - Esperibilità – Sussiste.


La sentenza di divorzio su domanda congiunta (o su conclusioni concordi) ha effetto dichiarativo con riferimento agli accordi patrimoniali; ciò significa che l'accordo vive nel mondo del diritto solo quale atto di autonomia negoziale del quale la sentenza si limita a prendere atto in quanto non ostativo al fine della nuova configurazione dello status e della disciplina dei rapporti degli ex coniugi. Pertanto, tali accordi conservano la natura di atto contrattuale privato frutto della libera determinazione delle parti anche dopo la sentenza, e come tali, vivono nel mondo del diritto in ragione e nei limiti di tale loro natura rimanendo, quindi, soggetti anche agli ordinari rimedi impugnatori negoziali a tutela delle parti stesse del contratto e dei terzi.