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Cassazione, ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29983, sez. I civile

FAMIGLIA    MATRIMONIO    RAPPORTI   PATRIMONIALI   TRA   CONIUGI    FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI - Beni del fondo patrimoniale - Iscrizione di ipoteca - Presupposti - Bisogni della famiglia - Compatibilità con le esigenze di mantenimento ed armonico sviluppo familiare - Verifica - Necessità - Desumibilità dalla tipologia dell’atto Esclusione - Fattispecie in tema di rilascio di fideiussione nei confronti di società.

In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in e per considerata.

(Nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono "in re ipsa" entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione).