Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 13 dicembre 2023, n. 34872, sez. I civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI – FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI - Fondo patrimoniale - Creditori - Esecuzione sui beni del fondo - Distinzione tra chi conosceva e chi ignorava l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia - Rilevanza - Conseguenze - Possibilità di esercitare l’azione revocatoria - Sussistenza.


In tema di fondo patrimoniale, ai fini dell'esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra coloro che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, ai quali è riservata ex art. 170 c.c. la garanzia generica sui beni attributi al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneità, ai quali ultimi è preclusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.