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Cassazione, sentenza 31 gennaio 2024, n. 4247, sez. VI penale

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Peculato - Professionisti - Notai - Tardivo versamento dell’imposta sugli atti - Configurabilità - Esclusione - Indizio - Impossessamento del denaro - Necessità - Valutazione del caso concreto - Necessità.


Nelle ipotesi in cui il reato è legato allo spirare di un termine, la responsabilità consegue solo quando sia comunque raggiunga la prova della intervenuta interversione del titolo del possesso, cioè che il pubblico ufficiale abbia agito "uti dominus".

L'individuazione del momento in cui si realizza l'interversione del titolo del possesso, e dunque la condotta appropriativa, non coincide automaticamente con lo spirare del termine, ma va accertata caso per caso sulla base dell'attenta considerazione delle circostanze di fatto, evitando semplificazioni probatorie che trasformerebbero la fattispecie di peculato, gravemente punita, in un reato "formale".

Occorre, cioè, che la sottrazione della "res" alla disponibilità dell'ente pubblico si sia pur sempre protratta per un lasso di tempo ragionevolmente apprezzabile e comunque tale da denotare inequivocabilmente l'atteggiamento "appropriativo" dell'agente (così testualmente, Sez. 6, n. 38339 del 29/09/2022, De Marco; cfr., sul tema Sez. 6, n. 16786 del 02/02/2021, Conte, in cui si è affermato che l'appropriazione del denaro, riscosso dal notaio a titolo di imposte e non riversato all'erario, si realizza non già per effetto del mero ritardo nell'adempimento, bensì allorquando si determina la certa interversione del titolo del possesso, che si realizza allorquando il pubblico agente compia un atto di dominio sulla cosa, con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, condotta che non necessariamente può essere ritenuta insita nella mancata osservanza del termine di adempimento).