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Cassazione, sentenza 16 novembre 2021, n. 41589, sez. III penale

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - IGNORANZA - Reati edilizi - Ignoranza della destinazione agricola del terreno su cui si è edificato - Scusabilità ai sensi della sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale - Esclusione - Ragioni.


In tema di reati urbanistici, non ricorrono gli estremi della buona fede idonea a integrare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale in caso di mancata conoscenza, da parte del proprietario committente delle opere, della destinazione agricola della particella su cui le stesse sono state eseguite, essendo il predetto tenuto a conoscere la destinazione urbanistica dei beni di sua proprietà, in quanto risultante da atti normalmente in suo possesso, quali il titolo di proprietà o le visure catastali.