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Categoria: RAPPRESENTANZA

Cassazione, sentenza 6 dicembre 2021, n. 38537, sez. II civile

CONTRATTI  IN  GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI - Domanda di annullamento per conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato  Valutazione in concreto del singolo atto  Condizioni   Predeterminazione del contenuto del contratto da parte del rappresentato  Esclusione della condotta abusiva del rappresentante.

Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, il quale, dovendo essere dimostrato non in modo astratto o ipotetico, ma con riferimento al singolo atto, è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui caratteristiche consentano l'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro. È da escludere, pertanto, una condotta abusiva del rappresentante e un pregiudizio del rappresentato quando il contenuto del negozio sia stato da quest'ultimo predeterminato.