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Categoria: RAPPRESENTANZA

Cassazione, ordinanza 8 aprile 2022, n. 11439, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE – RAPPRESENTANZA – CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONTRATTO CON SÉ STESSO.


In tema di conflitto di interessi, la predeterminazione del contenuto del contratto e la specifica autorizzazione del rappresentato sono elementi richiesti unicamente dall'art. 1395 c.c. per la validità del contratto che il rappresentante conclude con sé stesso, quali cautele previste in via alternativa dal legislatore per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, del conflitto medesimo, attesa l'identità tra la persona del rappresentante e dell'altro contraente, mentre non rilevano ai fini dell'annullabilità del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato, ex art. 1394 c.c..