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Categoria: PROCURA

Cassazione, ordinanza 6 novembre 2023, n. 30867, sez. I civile

PROCEDIMENTO CIVILE - Procura alle liti – Nullità.


Nel giudizio di Cassazione la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi dal ricorso o dal controricorso, stante il tassativo disposto dall'art. 83 c.p.c., comma 3, che implica la necessaria esclusione della utilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; pertanto, se la procura non è stata rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal comma 2 dello stesso articolo, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata" (così Cass. n. 8708/2009, in motivazione). Sul punto, va precisato che la scrittura privata autenticata alla quale fa riferimento l'art. 83 c.p.c., comma 2, è quella autenticata da notaio da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell'art. 2703 c.c., comma 1, e che l'ampliamento (come da modifica dell'art. 83 c.p.c., comma 2, introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 9, lett. a)) degli atti processuali a margine dei quali la procura può essere apposta non rileva in questa sede, perché il deposito del foglio recante la procura non accede a alcun atto processuale (si veda, in tema, Cass. n. 24472/2020).

In tema di introduzione del giudizio di legittimità con modalità telematiche, qualora dal messaggio di posta elettronica certificata relativo alla notificazione del ricorso per cassazione non risulti - come nel presente caso - la procura speciale, quest'ultima, se redatta in formato analogico e depositata separatamente, anche se scansita e munita di attestazione di conformità, è priva dei requisiti della scrittura privata autenticata o dell'atto pubblico e non è idonea a soddisfare le prescrizioni degli artt. 83 e 365 c.p.c., non potendosi ritenere congiunta materialmente al ricorso che, dunque, risulta inammissibile (v., in fattispecie in parte sovrapponibile, Cass. n. 14287/2023).