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Categoria: PRESCRIZIONE

Cassazione, ordinanza 5 maggio 2022, n. 14213, sez. I civile

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - Iscrizione di ipoteca – Atto interruttivo della prescrizione - Esclusione - Fondamento.


La mera iscrizione di ipoteca, pur dimostrando l'intenzione del creditore di esercitare il suo diritto, non è diretta al debitore e, pertanto, anche se è da quest'ultimo conoscibile (ed eventualmente conosciuta) a seguito della consultazione dei registri immobiliari, non può essere considerata un atto interruttivo della prescrizione, poiché l'art. 2943, comma 4, c.c., nello stabilire che la prescrizione è interrotta da "ogni atto che valga a costituire in mora il debitore", implica la necessità che intervenga una intimazione o di una richiesta scritta, rivolta al debitore o a un suo rappresentante, non essendo sufficiente il compimento di un atto da questi ultimi semplicemente conoscibile.