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Categoria: PRELAZIONE

Cassazione, ordinanza 6 dicembre 2022, n. 35847, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - RISPETTO AL TERZO DATORE DI IPOTECHE - DIRITTO DI REGRESSO DEL TERZO - Espropriazione del bene ipotecato - Diritto di regresso del terzo datore di ipoteca - Oggetto - Somma ricavata dalla vendita forzata del bene - Valore di mercato dell’immobile - Esclusione - Fondamento.


Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non già l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non già di un'azione risarcitoria.