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Categoria: PARCHEGGI

Cassazione, sentenza 27 ottobre 2022, n. 31799, sez. II civile

CONDOMINIO - Parti comuni - Spazi per parcheggi - Vincolo di destinazione - Legge cd. “Tognoli” - Cubature destinate a usi abitativi e commerciali - Superfici destinate ad aree di sosta per i veicoli - Calcolo del rapporto indicato dalla legge - Zone di transito e manovra - Inclusione - Necessità - Sussiste.


La definizione in chiave strutturale e concreta di parcheggio comprende non solo gli spazi di sosta, ma anche quelli a quest'ultimi accessori ed indefettibili (che ne costituiscono, dunque, una componente necessaria in fase realizzativa), in quanto funzionali all'effettuazione delle manovre e a consentire il transito, una volta che sia assicurato un numero minimo di parcheggi.

Pertanto, si definiscono "parcheggi" gli spazi necessari tanto alla sosta quanto alla manovra e all'accesso dei veicoli: tale spazio può consistere in un'area scoperta (c.d. posto auto) o in un'area coperta, chiusa su tre lati (c.d. box) o su tutti i lati (c.d. garage); superfici che devono essere considerate nel loro complesso ai fini della verifica del rispetto degli standard urbanistici, purché sia garantito un numero minimo di parcheggi.