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Categoria: PARCHEGGI

Cassazione, ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1436, sez. II civile

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - Spazi destinati a parcheggio - Diritto reale d’uso - Integrazione ope legis del contratto - Correlativa integrazione del prezzo del contratto di vendita dell’immobile - Domanda giudiziale - Necessità - Proponibilità anche dopo il giudizio sulla spettanza del diritto reale d’uso.


In caso di automatico trasferimento del diritto di uso di area destinata a parcheggio, il diritto del venditore al corrispettivo integrativo dell'originario prezzo, attribuitogli in forza della sostituzione automatica della clausola che riservi allo stesso la proprietà esclusiva dell'area destinata a parcheggio con la norma imperativa che sancisce il proporzionale trasferimento del diritto d'uso a favore dell'acquirente di unità immobiliari comprese nell'edificio, deve costituire oggetto di autonoma domanda, che la parte ha facoltà di proporre anche successivamente al giudizio sul riconoscimento del diritto d'uso sugli spazi vincolati.