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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1715, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - Divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" - Atto dispositivo di bene sottoposto a sequestro penale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Risponde dell'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, della l. n. 89 del 1913 il notaio che abbia ricevuto un atto di disposizione (nella specie, costituzione di fondo patrimoniale) relativo ad immobile sottoposto a sequestro penale, trattandosi di attività negoziale compiuta in spregio alla norma penale e, dunque, "espressamente proibita dalla legge", in quanto idonea "ex se" a sottrarre il bene al vincolo o, comunque, a rendere più difficoltoso il conseguimento della finalità cui il vincolo è funzionale, ex art. 334 c.p.