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Categoria: NEGOZI GIURIDICI

Cassazione, ordinanza 27 dicembre 2023, n. 36108, sez. III civile

NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI - Negozio fiduciario avente ad oggetto beni immobili - Carenza di forma scritta - Orientamento anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020 - Omesso ritrasferimento del bene - Azione di ingiustificato arricchimento - Proponibilità - Fondamento - Sopravvenuto mutamento dell'orientamento giurisprudenziale - Conseguenze - Esperibilità di azione contrattuale - Termine di prescrizione - Decorrenza - Fattispecie.


In ossequio all'orientamento giurisprudenziale consolidatosi anteriormente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 6549 del 2020, la nullità del patto fiduciario, non concluso in forma scritta benché avente ad oggetto il ritrasferimento di un bene immobile, consentiva, in mancanza di azioni contrattuali, la proposizione dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., divenuta, invece inammissibile, a seguito di tale pronuncia (che ha escluso la suddetta nullità), in considerazione dell'esperibilità di un'ordinaria azione contrattuale di adempimento (o di risoluzione per inadempimento), il cui termine di prescrizione non può considerarsi iniziato a decorrere fino a quando, per diritto vivente, non è stato possibile azionarla in considerazione della ritenuta nullità del patto.

(Nella specie, la S.C., nel confermare la statuizione di inammissibilità, per difetto di sussidiarietà, dell'azione di ingiustificato arricchimento proposta dai fiducianti, ha escluso che si vertesse in una fattispecie di cd. "prospective overruling", vuoi perché il mutamento giurisprudenziale non aveva interessato una regola processuale, vuoi perché, in ogni caso, non si era determinato un effetto preclusivo del diritto di azione della parte, potendo quest'ultima giovarsi, in relazione alla proponibilità delle azioni contrattuali, dell'effetto interruttivo della prescrizione, determinatosi per effetto dell'instaurazione del giudizio mediante la proposizione dell'unica domanda - quella ex art. 2041 c.c. - allora ammissibile).