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Cassazione, sentenza 13 dicembre 2023, n. 34850, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobiliare - Mediatore - Accordo tra le parti - Stipula di un preliminare di preliminare - Diritto alla provvigione - Sussistenza - Esclusione.


Il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché la conclusione dell'affare abbia avuto luogo per effetto del suo intervento, come si ricava dal chiaro letterale dell'art. 1755 c.c., comma 1.

Al fine di poter ritenere concluso l'affare è necessario che fra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito - in relazione ad un'eventuale futura stipula di un contratto preliminare - un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di loro ad agire per l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato.

Non basta, invece, accertare la sottoscrizione di una proposta irrevocabile da parte dell'aspirante compratore, il quale offra un certo corrispettivo per l'acquisto del bene, né riscontrare che vi sia stata la conforme accettazione del proprietario, che pur abbia dato luogo a una puntuazione vincolante sui profili in ordine ai quali l'accordo è irrevocabilmente raggiunto e valga, perciò, a configurare un "preliminare di preliminare", secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4628/2015 (cfr. Cass. n. 22012/2023, Cass. n. 17919/2023, Cass. n. 28879/2022, Cass. n. 30083/2019).