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*Tribunale di Verona, ordinanza 24 novembre 2023, sez. I civile

Obbligatorietà della mediazione – Disapplicazione per contrasto con la Carta dei diritti fondamentali UE - Costi non contenuti per le parti.


L'art 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, come sostituito dall'art. 7, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, è in contrasto con i principi fondamentali della UE, a fortiori a seguito della entrata in vigore, il 15 novembre, del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che, aspetto da non dimenticare, sono comprensivi di quelli per l'assistenza difensiva obbligatoria.

La disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come integrata dal regolamento UE, prevedendo anche l'assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5, d. lgs. 28/2010) comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.

Deve essere, quindi, disapplicato l’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 - che prevede quale condizione per l’esercizio della domanda giudiziale per le controversie ivi elencate l’esperimento della mediazione - in quanto fonte indiretta di costi non contenuti per le parti ed in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE.

(Provvedimento emesso in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale).