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Categoria: MANDATO

Cassazione, ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39566, sez. VI - 3 civile

MANDATO - ACQUISTI DEL MANDATARIO - BENI IMMOBILI - Forma scritta “ad substantiam” - Necessità - Esclusione - Atto ricognitivo del mandato - Configurabilità - Funzione.

Il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia soltanto obbligatoria, non necessita della forma scritta, richiesta invece per l'atto ad effetto traslativo; ne consegue che, essendo valido un mandato non stipulato per iscritto, è configurabile un atto ricognitivo avente la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato.