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Cassazione, sentenza 29 marzo 2024, n. 8579, sez. II civile

Ipoteca – Esecuzione forzata – Titolo esecutivo.


In virtù del combinato disposto degli artt. 2818 e 2884 cod. civ., la riforma in appello o la cassazione con rinvio della sentenza in base alla quale è stata iscritta ipoteca giudiziale non impongono la cancellazione dell’ipoteca giudiziale stessa, la quale deve essere eseguita dal conservatore solo quando è ordinata con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento emesso dall’autorità competente. Ciò però non significa che sia necessario il passaggio in giudicato della sentenza che riformi la sentenza in forza della quale è stata iscritta l’ipoteca per chiedere e ottenere l’ordine di cancellazione, ma significa soltanto che l’ordine di cancellazione potrà essere eseguito solo allorché la sentenza che lo contiene sarà passata in giudicato.