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Cassazione, sentenza 1 aprile 2022, n. 10637, sez. I civile

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Diritto al frazionamento dell’ipoteca - Provvedimento di nomina del notaio ex art. 39 d.lgs. n. 385 del 1993 - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. – Sussistenza – Fondamento.


In tema di frazionamento dell'ipoteca, il provvedimento che accoglie o respinge la richiesta di nomina del notaio ai sensi dell'art. 39, comma 6 ter, d.lgs. n. 385 del 1993, è ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., in quanto idoneo ad incidere in via definitiva sul diritto dell'istante al frazionamento, decidendo sulla fondatezza della domanda nel contraddittorio delle parti e con attitudine alla stabilità "pro iudicato".