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Cassazione, ordinanza 26 luglio 2023, n. 22534, sez. I civile

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA – ISCRIZIONE - FORMALITA' - OMISSIONI ED INESATTEZZE - Costituzione dell'ipoteca - Nota di iscrizione - Errori incidenti su elementi essenziali o secondari - Conseguenze - Distonia fra nota di iscrizione e titolo - Conseguenze - Fattispecie.


In tema di costituzione dell'ipoteca, i soli errori della nota di iscrizione suscettibili di comportare l'invalidità ex art. 2841 c.c. dell'iscrizione ipotecaria, non ovviabili con lo strumento della rettifica, sono quelli che inducono incertezza su elementi essenziali quali l'identità del debitore e del creditore, l'ammontare del credito o l'identificazione del bene dato in garanzia, palesandosi l'omissione o l'incertezza in ordine agli altri aspetti emendabile con lo strumento anzidetto.

(Nella specie, la S.C. in accoglimento del ricorso ha escluso che l'indicazione del diritto reale oggetto di garanzia, comunque risultante dal titolo, rientrasse tra gli elementi previsti dall'art. 2839 c.c. e che la sua mancanza implicasse la nullità della nota o la necessità della rettifica).