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*Cassazione, ordinanza 16 novembre 2022, n. 33740, sez. III civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA – CANCELLAZIONE DELL'ISCRIZIONE - Cancellazione invalidamente ordinata - Reiscrizione dell’ipoteca in forza del medesimo titolo - Conseguenze - Reviviscenza dell’originaria iscrizione - Esclusione - Tutela risarcitoria - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.


La cancellazione dell'iscrizione ipotecaria concessa o ordinata in maniera invalida ovvero originata da un atto inesistente, nullo o inefficace, ovvero ancora effettuata in radicale difetto di ragione giustificatrice, estingue l'ipoteca, che può rivivere soltanto in virtù della sua reiscrizione in forza del medesimo titolo, ma con grado dalla data della nuova iscrizione, fatta salva la possibilità di esperire l'azione risarcitoria nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari (o del dirigente del corrispondente odierno ufficio pubblico), nel caso in cui la cancellazione sia imputabile alla sua responsabilità, sulla base dei presupposti (e nei limiti) di cui all'art. 232-bis disp. att. c.c.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la reviviscenza dell'originario vincolo ipotecario potesse conseguire all'attestazione dell'erroneità della cancellazione, effettuata dal Conservatore mediante annotazione a margine della cancellazione stessa).