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Cassazione, sentenza del 13 giugno 2018 n. 15469, sez. V

Imposta sulle successioni e donazioni – conferimento di beni in "Trust" - Presupposti impositivi

–Imposta di registro.

 

 


Il conferimento dei beni in trust non dà luogo ad un reale trasferimento imponibile", perché contrario "al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che prevede  la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua segregazione fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari. Pertanto non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e le donazioni. La costituzione di beni in trust non può definirsi atto "oneroso" nè "operazione a contenuto patrimoniale" - ove il concetto di "patrimonialità", e quindi onerosità si deve riferire alle prestazioni a fronte delle quali figura la pattuizione "di corrispettivi in danaro"- conseguentemente non può che applicarsi l'imposta in misura fissa di registro.