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Cassazione, sentenza 28 marzo 2017, n. 7641, sez. V

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESCLUSIONI Convenzione di lottizzazione - Esecuzione di opere di urbanizzazione primaria in luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali - Imponibilità ai fini IVA e delle imposte sul reddito - Esclusione - Fondamento.

 

 

L'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, in attuazione degli impegni assunti con una convenzione di lottizzazione, è una modalità alternativa all'assolvimento dell'obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione e dei contributi comunali ed ha, come questi ultimi, natura di


prestazione patrimoniale imposta, sicché è esclusa sia dal campo di applicazione dell'IVA, sia dalle imposte sul reddito.