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Cassazione, ordinanza 9 marzo 2018, n. 5751, sez. V

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IMPOSTA DI REGISTRO - Trasferimento di immobile ex art. 2932 c.c. - Opzione per il cd. "prezzo valore" - Dichiarazione successiva al passaggio in giudicato della sentenza - Necessità – Ragioni.

 

 

In tema di imposta di registro, nell'ipotesi in cui il trasferimento dell'immobile sia avvenuto ai sensi dell'art. 2932 c.c., l'opzione per la determinazione della base imponibile in applicazione della disciplina del cd. "prezzo valore", di cui agli artt. 1, comma 497, della l. n. 266 del 2005 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, può essere esercitata con dichiarazione notarile integrativa - da ritenersi possibile tenendo conto dei principi enunciati da Corte Cost. n. 24 del 2014 - successiva al  passaggio in giudicato della sentenza, in quanto solo dopo tale momento si concretizzano il trasferimento della proprietà e l'obbligo di versare il prezzo dovuto e l'Amministrazione finanziaria, decorso un congruo termine per l'effettuazione della dichiarazione, può iniziare il relativo procedimento di accertamento.