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Cassazione, ordinanza 4 maggio 2018, n.10695 sez. V

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE - Plusvalenza da cessione di terreni - Imposta sostitutiva ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Versamento per intero da uno dei comproprietari - Possibilità - Sussistenza - Fondamento.

 

 

In tema di imposta sostitutiva da plusvalenza derivante dalla compravendita di terreni, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 il procedimento di rivalutazione degli stessi si perfeziona con il versamento dell'intera imposta da parte dei titolari del diritto di proprietà, che, sebbene debba effettuarsi secondo le modalità contemplate dagli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 241 del 1997, consente    il pagamento cumulativo da parte di uno dei comproprietari, in quanto l'unica condizione posta dal detto art. 7 è l'integrale versamento di un importo corrispondente al valore di perizia.