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Cassazione, ordinanza 11 maggio 2018 n. 11526, sez. V

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE Dichiarazione di successione - Emendabilità dopo la scadenza del termine per la presentazione - Ammissibilità – Limiti - Possibilità di correggere la dichiarazione adeguando il valore ai parametri legali di valutazione automatica - Sussistenza.

 

 

La dichiarazione di successione, come ogni dichiarazione fiscale, può  essere  ritrattata  e  modificata, anche dopo la scadenza del termine fissato nell'art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990 – la    cui inosservanza può comportare solo l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.  50  e  ss.  -, purché prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta: ne deriva che, in tale arco temporale è, fra l'altro, consentito al contribuente  correggere  la  dichiarazione stessa, per adeguarla ai criteri legali di valutazione cd. automatica (art. 34, commi 5     e ss., del detto d.lgs.), e l'Ufficio deve tenere conto della modifica, apportata uniformandosi ai parametri legali, in quanto il dichiarante non può essere assoggettato ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico.