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*Cassazione, sentenza 17 novembre 2017, n. 27289, Sez. V

IMPOSTA REGISTRO – esenzione art. 57 comma 8 - nozione di Stato

 

Il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 8, esonera dall'imposta di registro unicamente "lo Stato", un'estensione interpretativa del beneficio oltre il perimetro soggettivo dello Stato - persona è preclusa dalla natura eccezionale delle norme di esenzione fiscale (Cass. 16 gennaio 2009, n. 938, Rv. 606446). Non v'è ragione per discostarsi da questo orientamento, in ispecie in un contesto esegetico univocamente orientato a ribadire l'identità privatistica delle società di capitali a partecipazione pubblica (per le società in house, Sez. U, 1 dicembre 2016, n. 24591, Rv. 641767; Sez. U, 27 marzo 2017, n. 7759, Rv. 643551; Sez. U, 14 settembre 2017, n. 21299; per le società ferroviarie, Sez. U,15 maggio 2017, n. 11983, Rv. 644250; irrilevante). La natura eccezionale della norma di esenzione fiscale dello Stato - persona osta, dunque, all'estensione del beneficio in favore di soggetti solo indirettamente riconducibili all'amministrazione statale, pena l'ampliamento indefinito della platea dei soggetti esonerati.