Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

*Cassazione, sentenza 17 gennaio 2018, n. 975, sez. V

Imposta di registro – imposte ipotecaria e catastale – costituzione di beni in trust – D.lgs. 346/1190 ante modifiche DL 262/2006 – tassazione in misura fissa

L'art. 9 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U. Imposta di Registro) rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti, diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale. Il trasferimento dei beni al trustee avviene, a titolo gratuito, non essendovi alcun corrispettivo, ed il disponente non intende arricchire il trustee, ma vuole che quest'ultimo li gestisca in favore dei beneficiari, segregandoli per la realizzazione dello scopo indicato nell'atto istitutivo del trust, per cui l'intestazione dei beni al trustee deve ritenersi, fino allo scioglimento del trust, solo momentanea. Il trasferimento dei beni in trust in quanto non avente natura onerosa non è assoggettabile, sin da subito, ad imposta nella misura proporzionale del 3% ex art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, pur essendo operazione di carattere patrimoniale. Ciò vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacché va ricordato che l'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo in senso proprio (id est, definitivo), postula l'applicazione di dette imposte in misura fissa (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1 e art. 4 dell'allegata tariffa, quanto all'ipotecaria; art. 10, comma 2, del D.Lgs. cit., quanto alla catastale).