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*Cassazione, ordinanza 18 aprile 2018, n. 9464, sez. V

Imposta sul valore aggiunto – decesso dell’imprenditore individuale – comunione ereditaria - applicazione dell’IVA sulle operazioni poste in essere dagli eredi – presunzione di cessione dei beni aziendali – presupposti.


A seguito del decesso dell'imprenditore individuale la gestione dell'azienda è soggetta alle regole della comunione ereditaria fino a quando non viene manifestata dagli eredi, in modo espresso o tacito, la volontà di proseguire l'attività imprenditoriale facente capo al "de cuius", eventualmente nelle forme societarie. Fino a quando non si verifichi la cessazione della comunione ereditaria, gli eredi devono rispettare il disposto dell'art. 35-bis, comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede l’applicazione della disciplina IVA in caso di operazioni effettuate dagli eredi ai fini della liquidazione. In assenza di liquidazione e in caso di omissione degli adempimenti necessari ai fii dell’applicazione del tributo appare legittimo l’utilizzo da parte dell’ufficio della presunzione di cessione dei beni aziendali, gravando sul contribuente l’onere di una differente destinazione, così come statuito da Cass.8852/2008.