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*Cassazione, ordinanza 10 gennaio 2018, n. 321, sez. VI - 5

Contributi “repertoriali” dei notai – deducibilità dal reddito

Se i contributi versati dai notai alla cassa Nazionale del Notariato sugli onorari loro spettanti non sono deducibili ai sensi della seconda parte del primo comma del citato art. 54 TUIR, in quanto posti dalla legge direttamente a carico del professionista per aver iscritto l'atto a repertorio e non del cliente (e quindi corrisposti soltanto dal notaio, indipendentemente dall'effettiva riscossione del corrispettivo della prestazione e dalla eventuale gratuità della stessa), lo sono però in base alla prima parte della disposizione in esame, ove si fa espresso riferimento alle "spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione", ovvero alle spese che sono inerenti all'attività svolta. Ciò nel presupposto che l'espressa previsione di deducibilità dal reddito complessivo dei "contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge", di cui alla lettera e), comma 1 dell'art. 10 TUIR, si applica solo in via residuale, ovvero in mancanza di "deducibilità nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo.