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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, ordinanza 31 marzo 2022, n. 10453, sez. I civile

FAMIGLIA – DIVORZIO - Casa familiare - Revoca - Fattispecie.


In materia di divorzio, l'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario prevista dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 6, comma 6 (come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11) risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, per essersi i figli già sradicati dal luogo in cui si svolgeva la esistenza della famiglia - indipendentemente dalla possibilità di una ipotetica riunione degli stessi al genitore già affidatario -, viene meno la ragione dell'applicazione dell'istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell'immobile in questione, salvo che ricorra un accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso, rimanendo, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi regolati dalle norme sulla comunione, e, in particolare, dall'art. 1102 c.c.

Colui che agisce per la revoca dell'assegnazione della casa familiare ha l'onere di provare in modo inequivoco il venir meno dell'esigenza abitativa con carattere di stabilità, cioè di irreversibilità, prova che deve essere particolarmente rigorosa in presenza di prole affidata o convivente con l'assegnatario; inoltre il giudice deve comunque verificare che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole.