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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 16 ottobre 2020, n. 22426, sez. VI - 2 civile

Fallimento del debitore – Prosecuzione dell’azione revocatoria ordinaria - Avviata prima del fallimento.

Qualora il curatore del fallimento, che sia subentrato nell'azione revocatoria ordinaria già promossa dal creditore individuale nei confronti del debitore in bonis, ometta di coltivare la domanda, non riproponendola nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., il creditore individuale che sia rimasto in causa e che abbia, invece, riproposto la richiesta di revocatoria in sede di appello riacquista un interesse concreto ed attuale all'esame della domanda.