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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, sentenza 6 giugno 2023, n. 15790, sez. I civile

Cessazione anticipata della procedura concordataria - Mancata redazione dell'inventario da parte del commissario giudiziale - Determinazione dei valori di attivo e passivo.


In caso di cessazione anticipata della procedura concordataria, anche nella fase pre-concordataria, in assenza di redazione dell'inventario da parte del commissario giudiziale, i valori di attivo e passivo vanno tratti dalla documentazione acquisita alla procedura, e in particolare, ai fini del passivo, dall'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti (come eventualmente verificato e rettificato dal commissario giudiziale ai sensi dell'art. 171 l. fall.) e, ai fini dell'attivo, dall'ultimo bilancio (come eventualmente rettificato dallo stesso commissario) - nonché, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi e dichiarazione IRAP concernenti l'ultimo esercizio - oppure, se più aggiornata e adeguata, dalla situazione finanziaria dell'impresa depositata mensilmente dal debitore e sottoposta a verifica del commissario giudiziale (art. 161, comma 8, l. fall.), o infine dal piano concordatario, se già depositato dal debitore.