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Categoria: FALLIMENTO

Cassazione, ordinanza 7 novembre 2023, n. 30917, sez. I civile

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI – FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ – Procedure concorsuali - Termine di decadenza ex art. 108 l.fall. - Ambito applicativo - Vendita a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Inclusione - Ipotesi dei gravi e giustificati motivi - Esclusione.


In tema di poteri del giudice delegato ex art. 108 l.fall., il termine di decadenza di dieci giorni previsto dal comma 1 della richiamata norma, che fa riferimento al deposito di cui al quarto (recte quinto) comma dell'art. 107 l.fall., è applicabile alla sola ipotesi, contemplata dalla seconda parte di quest'ultima disposizione, in cui i soggetti legittimati chiedano al giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto (tenuto conto delle condizioni di mercato); detto termine non è, per converso, riferibile all'ipotesi, prevista nella prima parte dell'art. 108, concernente l'istanza volta alla sospensione delle operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, istanza che può essere presentata fino all'emissione del decreto di trasferimento.