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Categoria: FALLIMENTO

* Cassazione, ordinanza 6 novembre 2020, n. 24950, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO ADEMPIMENTO DOPO LA DOMANDA Controdichiarazione - Opponibilità al fallimento - Certezza della data - Necessità - Sufficienza a dimostrare l'esistenza della simulazione - Esclusione - Fondamento - Accordo simulatorio - Anteriorità o contestualità alla conclusione del negozio simulato - Necessità - Negozio stipulato che richieda forma scritta "ad substantiam" - Prova dell'accordo simulatorio e della sua data - Modalità - Fattispecie.

L'opponibilità alla curatela fallimentare della simulazione di un contratto va provata per mezzo di una controdichiarazione di data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., che ne dimostri la formazione prima della dichiarazione di fallimento e il perfezionamento in epoca antecedente o coeva alla stipulazione dell'atto simulato; infatti, la semplice anteriorità della controdichiarazione al detto fallimento non prova "ex se" anche che il negozio al quale la scrittura accede sia simulato, ben potendo la data certa di tale controdichiarazione comunque essere successiva a quella di conclusione del menzionato atto simulato. In particolare, qualora il negozio simulato sia soggetto al requisito della forma "ad substantiam", pure l'elemento dissimulato dovrà venire ad esistenza nello stesso modo ed al tempo della conclusione del medesimo negozio simulato.

(Nella specie, la S.C. ha confermato, limitatamente al profilo oggetto della decisione, la sentenza d'appello, che aveva ritenuto l'inesistenza dell'accordo simulatorio sul presupposto dell'inattitudine della controdichiarazione prodotta in giudizio a dimostrare che, al tempo della stipula dell'atto di compravendita immobiliare oggetto di causa, le parti avessero inteso concludere un accordo simulatorio in ordine al prezzo, atteso che il requisito di forma del relativo patto dissimulato non risultava sussistere all'epoca della conclusione della compravendita in esame).