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Categoria: ESPROPRIAZIONE

Cassazione, ordinanza 12 marzo 2024 n. 6593, sez. I civile

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Espropriazione per pubblica utilità - Opposizione alla stima - Disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001 - Procedimento espropriativo avviato prima dell’entrata in vigore di detto d.P.R. - Dichiarazione di pubblica utilità intervenuta successivamente - Applicabilità della nuova disciplina - Sussistenza.


In materia di espropriazione per pubblica utilità, in assenza di diverse disposizioni normative, al giudizio di opposizione alla stima dell’immobile espropriato si applica la disciplina introdotta dal d.P.R. n. 327 del 2001, ove il procedimento espropriativo sia avviato prima dell’entrata in vigore del menzionato d.P.R., ma la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta successivamente a tale data, anche nel caso in cui l’espropriazione sia volta alla realizzazione di opere secondo le procedure straordinarie previste dall’art. 4, comma 4, lett. e) della l. n. 80 del 1984, la cui disciplina, in virtù del richiamo agli artt. 80 e ss. della l. n. 219 del 1981, prevede l’applicazione per la menzionata stima di norme che sono state abrogate per effetto dell’entrata in vigore del richiamato d.P.R. del 2001.